Progetto Bonus

Le recenti decisioni del Governo non inficiano i crediti d’imposta già maturati nel cassetto fiscale e/o quelli per i quali è già stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Pertanto, i condomìni e/o le singole unità immobiliari potranno ancora cedere all’impresa i crediti d’imposta e, quindi, effettuare le opere agevolate dai relativi bonus.
Le imprese a loro volta potranno giovarsi ancora della cessione dei crediti d’imposta.
Il problema che si pone attualmente è che non ci sono molti soggetti disponibili ad acquisire i crediti di imposta.
Pertanto, molte imprese sono in grande difficoltà avendo impegnato ed accumulato grosse cifre in crediti d’imposta nei loro cassetti fiscali e/o avendo assunto impegni contrattuali con condomìni e/o singole unità immobiliari, che devono onorare per non pagare penali contrattuali.
In questa situazione di generale difficoltà, che rischia di far fallire molte imprese, sia quelle direttamente interessate, sia quelle dell’indotto, anche con una notevole perdita di posti di lavoro, FEDERBCC propone ai propri associati di trovare soggetti interessati all’acquisizione dei crediti d’imposta.

Pertanto, per chi è interessato alla CESSIONE DEI CREDITI la procedura è descritta in avanti.

A) Registrarsi sul Sito Internet di FEDERBCC. Se non si effettua prima questa registrazione non si può passare alla fase successiva che è l’iscrizione.
B) Iscriversi quale “Socio Sostenitore” di FEDERBCC
. Per il primo anno il costo è di €.50,00 per la quota associativa annuale + €.30,00 per la registrazione informatica ed ammministrativa dell’anagrafica del nuovo Socio nel portale Internet, nei documenti della federazione e per il rilascio della Tessera identificativa. Dal secondo anno in poi, chi vuole rinnovare l’iscrizione pagherà solo €.50,00.
C) Creare una CARTELLA sul proprio PC con la denominazione della propria azienda a cui va aggiunta la dicitura N.1 (ad esempio: GALBANI N.1); inserire nella cartella tutti i documenti descritti di seguito, fare un unico file .ZIP della cartella e caricarla direttamente alla fine dell’iscrizione a “Socio Sostenitore“.

Documenti previsti dal D.L. 11/23:

a) titolo edilizio abilitativo degli  interventi,  oppure,  nel caso di  interventi  in  regime  di  edilizia  libera,  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi  dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio  dei  lavori  ed  attestata  la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti  in essere rientrano tra quelli  agevolabili,  pure  se  i  medesimi  non necessitano di alcun titolo abilitativo,  ai  sensi  della  normativa vigente;

b)  notifica  preliminare  dell’avvio  dei  lavori  all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi  per  i  quali  tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente,  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi  dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

c) visura catastale ante  operam  dell’immobile  oggetto  degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti,  domanda di accatastamento;

d) fatture, ricevute o altri  documenti  comprovanti  le  spese sostenute, nonché documenti attestanti  l’avvenuto  pagamento  delle spese medesime;

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei  requisiti tecnici degli  interventi  e  di  congruità delle  relative  spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate  dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e  deposito presso i competenti uffici;

f)  nel  caso  di  interventi  su  parti  comuni   di   edifici condominiali, delibera condominiale  di  approvazione  dei  lavori  e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g)  nel  caso  di  interventi  di  efficienza  energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere  a),  c)  e d), del decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente  e  della tutela del territorio  e  del  mare  e  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  del  6  agosto  2020,  recante  “Requisiti  tecnici   per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione  energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno  o  più  dei  predetti  documenti  non risultino  dovuti  in  base  alla  normativa  vigente,  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi  dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

h) visto di conformità dei dati relativi  alla  documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti  che  danno  diritto  alla detrazione sulle spese sostenute per le opere,  rilasciato  ai  sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai soggetti indicati all’articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza  fiscale  dei centri costituiti dai soggetti di  cui  all’articolo  32  del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

i) un’attestazione rilasciata dai  soggetti  obbligati  di  cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  che intervengono  nelle  cessioni  comunicate  ai  sensi   del   presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli  articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.  


CON QUESTA DOCUMENTAZIONE SI RICEVERA’ UNA PREFATTIBILITA’ DA PARTE DI UN CESSIONARIO CHE NON POTRA’ ESSERE INFERIORE AL 80% NETTO DEL CREDITO RISULTANTE DAL CASSETTO FISCALE.

IN CASO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CEDENTE, PER DEFINIRE LA CESSIONE OCCORRERA’, OLTRE AI DOCUMENTI PREVISTI DAL D.L.11/23, LA C.L. (CONFORT LETTER) RILASCIATA DA UNA PRIMARIA SOCIETA’ DI REVISIONE LEGALE.

CHI NON DOVESSE AVERE LA C.L. PROVVEDEREMO A FARLA REALIZZARE DALLE SOCIETA’ DI REVISIONE CONVENZIONATE IN CIRCA 30 GIORNI AL COSTO DI CIRCA 0,5%-1% SUL CREDITO PRESENTE NEL CASSETTO FISCALE.

Si specifica che il budget a disposizione dei Cessionari è limitato, perciò le pratiche verranno evase in ordine cronologico di arrivo.

Laddove ci fossero problemi per caricare il file .zip o il file .rar, per la trasmissione dei documenti, inviare una E-mail a progetto.bonus@federbcc.org.

FEDERBCC non svolge attività finanziaria, nè di mediazione, si limita a ideare progetti di supporto alle imprese associate e a metterli in esecuzione mediante soggetti autorizzati e/o attività di consulenza di professionisti abilitati e convenzionati. Gli incarichi conferiti non sono in alcun modo riconducibili o assimilabili, direttamente o indirettamente, ad attività di mediazione creditizia, trattandosi esclusivamente di attività associativa svolta attraverso soggetti regolarmente autorizzati e finalizzata alla ricerca e all’ottenimento della migliore offerta, per la conclusione di pratiche di smobilizzo di crediti presenti nel cassetto fiscale dell’associato.